Descrizione
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “Ulteriori disposizioni normative urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata.
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 649/74.
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione. Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.
A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.
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Ultimo aggiornamento
27/07/2026 15:25